L’accordo di concessione in uso di un palasport a una Asd da parte di un Comune, consistente in una prestazione di servizi complessa con il quale viene affidata all’Associazione la gestione della struttura insieme ad altri servizi accessori, non rientra nell’esenzione Iva prevista dall’articolo 36-bis del Dl 75/2023. Questa concessione, infatti, non appartiene alla categoria delle “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”. Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2025.
La puntualizzazione scaturisce dal quesito posto da un’associazione sportiva dilettantistica – la quale ritiene di poter usufruire dell’esenzione in argomento – che milita nel campionato nazionale di basket, e che, ai fini degli allenamenti e dello svolgimento delle gare ufficiali di campionato, utilizza un palasport comunale. Il palazzetto è concesso in uso e gestione da un Comune tramite un accordo complesso, i cui corrispettivi sono fatturati con l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.
In particolare, in base all’accordo, la concessione ha durata annuale e all’Asd sono anche affidati i servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del palasport, a fronte di un corrispettivo da corrispondere al Comune, calcolato alla fine di ogni mese sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale.
Nell’accordo è previsto, inoltre, che il Comune si impegna a effettuare la sorveglianza e il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall’utilizzo degli stessi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria.
Spetta all’addetto alla gestione dell’impianto, invece, far osservare le norme del disciplinare contenuto nell’accordo e l’assunzione di responsabilità per l’idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva.
Ancora, l’accordo prevede che l’Asd è autorizzata a effettuare pubblicità commerciale all’interno del palasport. Quindi, il Comune consente all’Asd di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva.
L’accordo, dunque, disciplina varie prestazioni che devono essere considerate nel loro complesso.
Così sintetizzata la situazione, l’Agenzia osserva che l’articolo 36-bis del Dl 75/2023 esenta da Iva le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – compresi le prestazioni di servizi didattici e formativi – purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici (articolo 6, Dlgs n. 36/2021). E che a livello unionale, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva Iva n. 2006/112/Ce dispone che gli Stati membri esentano “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
Sul tema, poi, si è sviluppata una copiosa giurisprudenza unionale, dalla quale emerge come agli Stati membri sia consentito esentare dall’Iva un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Ai fini dell’esenzione, sempre per la Corte di giustizia Ue, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica deve essere fornita da “organismi senza fini di lucro”.
Tornando alla norma e alla prassi interne, l’Amministrazione richiama anche la circolare n. 27/2008, dove ha precisato che “in merito all’assenza dello scopo di lucro, si fa presente che lo stesso si ritiene soddisfatto in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Si ritiene, peraltro, che detta previsione debba essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano: l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. […] I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati”.
Nel caso alla sua attenzione, come visto, l’accordo disciplina molteplici prestazioni, non tutte connesse alla pratica sportiva, come ad esempio l’autorizzazione nei confronti dell’Asd a effettuare pubblicità commerciale all’interno del palasport. È dunque dimostrata l’asserzione dell’Agenzia, secondo la quale la concessione in uso e gestione del palasport da parte del Comune all’associazione, oggetto dell’accordo in esame, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’Asd la gestione del palazzetto unitamente ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione Iva prevista dal richiamato articolo 36-bis, non configurando “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”.