Ricavi da buoni pasto, al via i chiarimenti applicativi sull’Oic 34

Ricavi da buoni pasto, al via i chiarimenti applicativi sull’Oic 34

Roma –  L’Organismo italiano di contabilità (Oic), lo scorso 26 febbraio, ha pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento sull’applicazione dell’Oic 34, principio contabile che disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi.

Il quesito riguarda la contabilizzazione dei ricavi relativi all’emissione di titoli di legittimazione per servizi sostitutivi di mensa (cosiddetti buoni pasto), nello specifico l’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall’Oic 34 – Ricavi, per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione del principio contabile e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate.

Le risposte a richieste di chiarimento che l’Oic pubblica sul proprio sito non modificano gli attuali principi contabili, ma si limitano a descrivere come applicarli alla specifica fattispecie, fermo restando che il contenuto di una risposta può fornire indicazioni utili per la contabilizzazione di fattispecie simili.

Nel caso specifico, è stato chiesto all’Oic di chiarire se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata, precisando che i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro, che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio mensa. Nella fattispecie rappresentata, l’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministra al dipendente. A fronte dell’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.

Alla luce del paragrafo A.5 dell’Oic 34, quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.

Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono elencati nel paragrafo A.6 dell’Oic 34:

  • la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente
  • la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore
  • la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Nel caso esaminato, poiché l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l’esercizio convenzionato, l’emittente:

  •  non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente
  • non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente
  • non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall’esercente. L’emittente negozia con gli esercenti l’importo dello sconto incondizionato.

Ne consegue che l’emittente dei buoni pasto agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto, in base al paragrafo A.7 dell’Oic 34, deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, in modo da dare evidenza del valore della commissione ricevuta.

l’Oic, nella risposta fornita il 26 febbraio 2025, afferma inoltre che la società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del paragrafo 23 dell’Oic 34.

Infine, l’Oic specifica, che il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’Oic 34, pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 del medesimo principio contabile.

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