Roma – Nell’ordinamento italiano non vi è una disciplina unitaria della prescrizione dei crediti tributari, mancando una disposizione di carattere generale. Ne consegue che l’individuazione dei termini di prescrizione va compiuta caso per caso, desumendola, quanto espressamente prevista, dalle leggi regolatrici delle singole imposte o, in difetto, mutuandola dalle diposizioni del codice civile, come ad esempio per quanto attiene alle imposte sui redditi e all’Iva.
La quinta sezione civile della suprema Corte, con l’ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine di riferimento è quello decennale.
La vicenda processuale
Il contribuente, raggiunto dalla notifica di un avviso di intimazione ex articolo 50 Dpr n. 602/1973, si è rivolto al giudice tributario per far valere la prescrizione delle somme erariali contenute nelle cartelle di pagamento di cui lamentava fra l’altro la mancata, o irrituale, notifica.
La Corte di primo grado, con sentenza confermata in appello, in accoglimento delle eccezioni di parte debitrice, ha dichiarato prescritte le somme in contestazione essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica dell’intimazione opposta e quella delle prodromiche cartelle di pagamento.
La questione è stata sottoposta alla Corte di cassazione da parte dell’agente della Riscossione, il quale, nel lamentare la violazione degli articoli 2946 e 2948, n. 4 del codice civile, ha contestato la legittimità del pronunciamento giudiziale per avere il Giudice erroneamente ritenuto applicabile, ai crediti erariali oggetto delle cartelle di pagamento sottese all’avviso impugnato, il termine di prescrizione breve quinquennale.
La soluzione della Corte di cassazione
La suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che “il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)” (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020)”.
La ratio del ragionamento giudiziale sottende, quanto all’imposta di registro, all’espresso disposto di cui all’articolo 78 del Dpr n. 131/1986, che ne dispone la prescrizione decennale e, quanto alle altre imposte dirette, all’assenza di un’espressa previsione normativa, con conseguente applicabilità dell’articolo 2946 cc, non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’articolo 2948, comma 1, n. 4, cc “in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cassazione n. 12740/2022).
In sostanza, il fatto che per le imposte Ires, Irpef e relative addizionali comunali e regionali, Irap e Iva debba essere presentata apposita dichiarazione per la loro liquidazione periodica annuale, rende i tributi con la stessa liquidati autonomi e diversi rispetto a quelli degli altri periodi d’imposta perdendo la caratteristica della periodicità come prevista per le prescrizioni brevi dall’articolo 2948, comma 4 del codice civile, rientrando così nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 cc.