ROMA – La notifica cartacea del ricorso è inammissibile, anche se la controparte si sia costituita in giudizio. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 4815 del 24 febbraio 2025. Infatti, l’articolo 16-bis del Dlgs n. 546/92 prevede che le notifiche ed il deposito degli atti avvengono solo in via telematica per i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente e non è possibile la sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto.
La vertenza prendeva le mosse da una verifica fiscale, per un determinato anno di imposta, a carico di una Srl, attiva nel settore della manutenzione e ristrutturazione.
Attraverso il controllo incrociato con i dati contabili di un’impresa cliente, l’Amministrazione finanziaria rilevava un ampio scostamento tra il reddito dichiarato dalla società e quello accertato con metodo induttivo: di conseguenza, l’ufficio emetteva un atto impositivo nei confronti della compagine, avente ristretta base partecipativa, e notificava anche l’avviso di accertamento, relativo al reddito di partecipazione ritenuto conseguito da un socio, contestando a quest’ultimo l’obbligo del pagamento di una maggiore Irpef.
Il socio impugnava l’atto impositivo notificatogli a titolo personale innanzi alla Ctp di Napoli, proponendo plurime censure, prevalentemente contestando il fondamento del pregiudicante accertamento societario.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, censurando preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnativa introdotta dalla controparte, perché proposta, nel dicembre 2019, in forma cartacea e non digitale.
Il Collegio napoletano riteneva infondate le difese proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.
Successivamente, il socio presentava ricorso alla Ctr Campania che, ritenendo fondata la rinnovata contestazione proposta dall’Amministrazione sull’illegittimità della procedura di notificazione in forma cartacea del ricorso introduttivo in primo grado, rigettava l’impugnativa, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.
La vertenza finiva, quindi, davanti al giudice di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione del contribuente, che lamentava che il giudice regionale avesse ritenuto nulla la notifica del ricorso in forma cartacea che, tra l’altro, aveva regolarmente raggiunto il destinatario dell’atto, con applicazione dell’articolo 156 cpc.
L’ordinanza
La Corte di cassazione riprende le considerazioni in diritto espresse dal giudice regionale, che aveva osservato come il novellato articolo 16, comma 3-bis del Dlgs n. 546/1992 prevede che “in relazione a contenziosi il cui valore supera € 3.000,00, gli atti del processo debbano essere notificati e depositati esclusivamente in via telematica, con le modalità stabilite dal Dm 163/2013”.
Ciò posto, continua la Cassazione, l’articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992 dispone, al comma 3, che “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”, mentre al comma 3-bis stabilisce che “è consentita la notificazione cartacea per quei soli atti in relazione ai quali è consentito al contribuente di difendersi personalmente, perché relativi a controversie aventi valore fino a tremila Euro”.
Ebbene, la norma prevista dal comma 2 dell’articolo 16 del Dl n.119/2018, invocata dal contribuente anche in sede di ricorso di legittimità, dispone, invece, che “l’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.
Pertanto, dalla stessa lettura della legge, emerge che la norma relativa al Dl n. 119/2018 prevede espressamente la possibilità della notificazione sia cartacea che telematica, ma solo nel caso in cui l’articolo 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992 trovi applicazione “nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto n. 119 del 2018”.
Conclusioni e principio di diritto
In definitiva, considerando che nel caso di specie il ricorso introduttivo era stato notificato nel dicembre del 2019 (quando il Dl 119/2018 era già entrato in vigore), la Suprema Corte ha stabilito che la notifica poteva essere effettuata esclusivamente in forma telematica, in base ad espressa previsione legislativa, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, nel rispetto delle previsioni dettate dal già entrato in vigore Dm n. 163/2013.
Concludendo, nel respingere il ricorso del contribuente, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “a seguito dell’entrata in vigore, il 24.10.2018, dell’art. 16-bis Dlgs 546/1992, come modificato dall’art. 6-bis Dl 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, stante la espressa previsione di norma primaria; le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal Dm 163/2013 e dai successivi decreti di attuazione”.
In ultima analisi, il principio di raggiungimento dello scopo dell’atto, posto quale clausola di salvezza e di ragionevolezza del sistema, deve necessariamente recedere davanti ad un’esplicita disposizione di legge, che ha relegato al passato la modalità cartacea di notifica del ricorso tributario.
Per completezza, si dà conto, infine, che, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 il comma 3 dell’articolo 16bis del Dlgs n. 546/1992 prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica ed il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (articolo 1, comma 1, lett. g), n. 2 Dlgs 220/2023), salvo i casi previsti dall’articolo 79 del Dlgs n. 546/1992.
Pertanto, ad oggi, anche per le controversie fino a 3mila euro sussiste l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica.