Secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un’istituzione denominata “governo” o “esecutivo”, è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di promulgare le leggi, e dal potere giudiziario che è invece il potere di giudicare ed eventualmente punire chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni a tutti gli effetti legislative, in casi come l’emanazione di decreti legge in situazioni di emergenza (che vanno poi approvati dal parlamento entro 60 giorni) ed i decreti legislativi delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del parlamento in riferimento a determinati ambiti.